- L’amministrazione deve pubblicare i dati sulla dotazione organica, sul personale effettivamente in servizio e sul relativo costo, indicando a distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali.
- L’amministrazione pubblica separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio articolato per aree professionali.
- L’amministrazione pubblica trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, art. 16).
- L’amministrazione pubblica annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato e trimestralmente i dati relativi al costo complessivo di tale personale (art. 17).
Personale
- L’amministrazione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art. 18).
- L’amministrazione pubblica i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro nonché le eventuali interpretazioni autentiche, compre i contratti integrativi stipulati, con a relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi controllo (art. 21).
- L’amministrazione deve pubblicare i nominativi e i curricula degli organismi indipendenti di valutazione (art. 10).
La dotazione organica non è definita in maniera compiuta da alcuna norma: si può comunque intendere come il complesso delle risorse umane suddivise per profilo professionale necessario allo svolgimento dell’attività dell’ente per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali.
Le disposizioni che al momento trattano in via incidentale della dotazione organica sono l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001.
Il D.M. n. 401/2022, recante Ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura, prevede per il Vittoriano e Palazzo Venezia una dotazione di 78 unità, così suddivise:
Area III
Amministrativo
4 unità
Architetto
3 unità
Archivista
1 unità
Informatico
1 unità
Ingegnere
1 unità
Promozione
1 unità
Restauratore
2 unità
Storico dell’Arte
2 unità
Area II
Amministrativo gestionale
8 unità
Informatico
1 unità
Tecnico
4 unità
Vigilanza
50 unità
Il D.M. n. 401/2022, recante Ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura, prevede per la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte una dotazione di 26 unità così suddivise:
Area III
Amministrativo
1 unità
Bibliotecario
3 unità
Area II
Addetto ai servizi ausiliari
1 unità
Area Operatori
1 unità
Amministrativo gestionale
5 unità
Informatico
1 unità
Tecnico
3 unità
Vigilanza
12 unità
Per saperne di più sulle dotazioni organiche visita la pagina Dotazioni organiche della sezione Amministrazione trasparente del MiC.
Al Vittoriano e Palazzo Venezia prestano attualmente servizio 37 unità così suddivise:
Area Funzionari
Amministrativo
2 unità
Architetto
2 unità
Promozione
1 unità
Storico dell'Arte
2 unità
Restauratore
1 unità
Area Assistenti
Amministrativo gestionali
5 unità
Informatico
1 unità
Tecnico
1 unità
Vigilanza
22 unità
Alla Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte prestano attualmente servizio 13 unità così suddivise:
Area Funzionari
Amministrativo
1 unità
Area Assistenti
Amministrativo gestionali
1 unità
Informatico
1 unità
Tecnico
1 unità
Vigilanza
9 unità
Al Vittoriano e Palazzo Venezia nessuna unità di personale presta servizio con contratto di lavoro a tempo determinato.
Alla Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte nessuna unità di personale presta servizio con contratto di lavoro a tempo determinato.
Il tasso di assenza è il rapporto tra i giorni di assenza dal lavoro complessivi usufruiti a qualsiasi titolo, malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio per maternità, e i giorni lavorativi nel mese di riferimento.
Il tasso di assenza viene pubblicato con cadenza trimestrale.
Tassi di assenza portale trasparenza del Ministero della Cultura
Incarichi conferiti
Agente contabile del Vittoriano e Palazzo Venezia
Sig.ra Daniela Baroni
Dal 23 aprile 2021
Incarichi autorizzati
Al momento non sono stati autorizzati incarichi ai dipendenti.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) è, nel diritto del lavoro italiano, un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori, i sindacati, ed i loro datori di lavoro, rappresentati dalle relative associazioni datoriali. Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti individuali di lavoro (cosiddetta parte normativa) e alcuni aspetti dei rapporti reciproci tra lavoratore ed azienda o Pubblica amministrazione di appartenenza (cosiddetta parte obbligatoria).
La banca dati ufficiale è tenuta dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), che gestisce tra l’altro un archivio elettronico di tutti i CCNL (correnti e passati).
Le finalità principali del contratto collettivo sono quindi di determinare il contenuto essenziale dei contratti individuali di lavoro in un certo settore: pubblico impiego (strutturato nei rispettivi comparti), commercio, industria metalmeccanica, industria chimica, ecc., sia sotto l’aspetto economico, afferente quindi alla retribuzione, ai trattamenti di anzianità e altri aspetti del rapporto medesimo, sia sotto il profilo normativo concernente la disciplina dell’orario di lavoro, le qualifiche e mansioni, la stabilità del rapporto, ecc.
In Italia, la contrattazione collettiva si svolge a diversi livelli, da quello interconfederale (cui partecipa spesso anche lo Stato, in funzione di mediatore nelle trattative tra le confederazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro) a quello di categoria, a quello locale e aziendale. I contratti che hanno oggi maggiore rilevanza pratica sono i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), conclusi a livello di categoria.
Per avere tutti i riferimenti visita la pagina Contrattazione collettiva della sezione Amministrazione trasparente del MiC.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all’entrata in vigore del C.C.N.L. quadriennale successivo. La contrattazione collettiva integrativa è disciplinata dagli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. di comparto Funzioni Centrali 2016/2018; tra le materie assume rilievo centrale la definizione dei criteri finalizzati all’attribuzione del trattamento economico accessorio destinato al personale, nonché a sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.
Per i contratti collettivi integrativi visita la pagina Contrattazione integrativa nella sezione Amministrazione trasparente del MiC.
Qui di seguito si pubblicano gli accordi stipulati in sede di contrattazione integrativa d’istituto:
Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia
Accordo decentrato relativo al piano di valorizzazione per l'anno 2021
Accordo decentrato relativo al piano di valorizzazione per l'anno 2022
Accordo decentrato relativo al piano di valorizzazione 2023
Accordo decentrato relativo al piano di valorizzazione 2024
Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte
Accordo decentrato relativo al piano di valorizzazione per l'anno 2022
Per i nominativi e i curricula dei componenti dell’OIV visita la pagina OIV della sezione Amministrazione trasparente del MiC.