L’Amministrazione deve pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la massima accessibilità e comprensibilità.
Bilanci
L’Amministrazione deve altresì pubblicare il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (D.Lgs. n.91/2011 e s.m.i.) al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., art. 29).
2021
Bilancio preventivo 2021
Variazione n.1 al bilancio 2021
Variazione n. 2 al bilancio 2021
Bilancio consuntivo 2021
2022
Bilancio preventivo 2022
Variazione n. 1 al bilancio 2022
Variazione n. 2 al bilancio 2022
2023
Variazione n. 1 al bilancio 2023
Variazione n. 2 al bilancio 2023
2024
Variazione n. 1 al bilancio 2024
Variazione n. 2 al bilancio 2024
Annullamento della variazione n. 2 al bilancio 2024
Annullamento della variazione n. 1 al bilancio 2024
Variazione n. 3 al bilancio 2024
Variazione n. 4 al bilancio 2024
Variazione n. 5 al bilancio 2024
2025
Variazione n. 1 al Bilancio 2025
Variazione n. 2 al Bilancio 2025
Variazione n. 3 al Bilancio 2025
Variazione n. 4 al Bilancio 2025
2026
Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 2 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Visita la pagina del MIC Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio










