L’Amministrazione deve pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la massima accessibilità e comprensibilità.

L’Amministrazione deve altresì pubblicare il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (D.Lgs. n.91/2011 e s.m.i.) al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., art. 29).

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Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 2 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

 

2021

Relazione programmatica 2021

 

2022

Relazione programmatica 2022

 

2023

Relazione programmatica 2023

 

2024

Relazione programmatica 2024

 

2025

Relazione programmatica 2025

 

2026

Relazione programmatica 2026

 

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