L’Amministrazione deve pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la massima accessibilità e comprensibilità.

L’Amministrazione deve altresì pubblicare il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (D.Lgs. n.91/2011 e s.m.i.) al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., art. 29).