Controlli e rilievi sull'amministrazione

 

 

 

’Amministrazione deve pubblicare gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

L’Amministrazione deve pubblicare anche la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., art. 31).

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Documento dell’OIV di validazione della Relazione

In questa pagina vengono pubblicate le schede di valutazione finale sul raggiungimento degli obiettivi annuali.

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In questa pagina vengono pubblicati i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

 

2021

 

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2024