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La L. 190/2012, art. 1, c. 5 ha stabilito che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della prevenzione della corruzione per valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio e indicare gli interventi necessari per mitigarlo. 

La stessa legge ha previsto che la predisposizione e la verifica dell’attuazione di questo piano siano attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
 
Il D.Lgs. 33/2013, art. 10 ha introdotto l’obbligo per ogni amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da aggiornare annualmente. Lo scopo di tale programma era definire “le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art. 43, comma 3” dello stesso decreto, prevedendone il coordinamento con il Piano triennale della prevenzione della corruzione.
 
Il D.Lgs. n. 97/2016, art. 10, infine, ha abrogato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, trasformandolo di fatto in una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Dalla sua entrata in vigore infatti “ogni amministrazione indica in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (…) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”.
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Cultura è la Dott.ssa Mariassunta Peci. 

Il Ministero della Cultura ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 con D.M. n. 161 del 16 aprile 2021 registrato alla Corte dei Conti al n. 1368 del 29 aprile 2021.

Il Ministero della Cultura ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, è adottato con D.M. n. 200 dell'11 maggio 2022 registrato alla Corte dei Conti al numero 1702 il 10 giugno 2022.

Il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2025-2027 è adottato con D.M. n. 39 del 31 gennaio 2025, registrato alla Corte dei Conto al numero 368 dell'8 aprile 2025.
 
Per consultare i piani triennali e i PIAO e saperne di più visita la sezione Amministrazione trasparente del MiC.
 

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Ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normattiva che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. 

Ogni amministrazione deve anche pubblicare le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni che emana e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi comprese i codici di condotta.
Ogni amministrazione, laddove ne sia fornita, pubblica il proprio statuto (D.Lgs. n.33/2013, art. 12, c. 1 e 2).

Visita la pagina Atti generali della sezione Amministrazione Trasparente del MiC. 

 

Riferimenti delle norme che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività 

Il Vittoriano e Palazzo Venezia è stato istituito con D.P.C.M. n. 169/2019, recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

Il D.M. 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali e s.m.i. compreso da ultimo: D.M. n. 22 del 28 gennaio 2020 recante Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale ha assegnato al Vittoriano e Palazzo Venezia il Monumento a Vittorio Emanuele II, il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia e, nelle more del trasferimento disposto dall’art. 1, c. 317 della L. n. 205/2017, la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’arte sita nello stesso Palazzo Venezia con una sezione distaccata nel Palazzo del Collegio Romano, sede del Ministero della Cultura. 

Il D.M. n. 401/2022 recante Ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura ha definito la dotazione organica del Vittoriano e Palazzo Venezia e quella della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte.

Il D.P.C.M. n. 57/2024, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente della valutazione della performance, ha abrogato il D.P.C.M. n. 169/2019, individuando il Vittoriano e Palazzo Venezia quale ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della cultura, dotato di autonomia speciale, ovvero autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile (ex art. 24, comma 3, lett. a, n. 9).   

 

Statuto

Lo Statuto è il documento costituivo del museo, ne dichiara la missione, gli obiettivi e l’organizzazione. Esso è elaborato in coerenza con il D.M. 10 maggio 2001, recante Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifico e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei e con il Codice etico dei musei dell’International Council of Museums.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito l’assenso del Comitato scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti, e approvato con decreto del Ministro su proposta del Direttore Generale Musei (D.M. 23 dicembre 2014 e s.m.i., art. 2, c.3, art. 11, c. 1, lett. a, art. 12, c. 1, lett. f, art. 13, c. 1). 

 

Codice disciplinare e codice di condotta

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2016, recante Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

•    Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero 
•    Codice disciplinare del personale  dirigente
•    Codice disciplinare del personale non dirigente

Capo V del D.Lgs. 150/2009, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

 

Norme di comportamento per i visitatori 
 

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Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Oneri informativi per cittadini e imprese