(Artt. 106 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)
Regolamento per il rilascio e per l’autorizzazione alla realizzazione di riproduzioni fotografiche e video e per il loro uso a fini di lucro
1.1 Il presente regolamento disciplina:
a) il rilascio di riproduzioni fotografiche e video dell’Archivio fotografico del Vittoriano e Palazzo Venezia (d’ora in avanti anche VIVE);
b) l’autorizzazione all’utilizzo a fini di lucro delle riproduzioni fotografiche e video rilasciate dal VIVE, nonché di quelle già nella disponibilità del richiedente;
c) l’autorizzazione alla realizzazione e all’utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche e video dell’interno e dell’esterno dei siti assegnati all’Istituto e delle relative collezioni.
1.2. Sono in ogni caso libere, e dunque non necessitano di alcuna autorizzazione, le seguenti attività purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
a) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;
b) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.
1.3. Sono altresì libere, e dunque non necessitano, di alcuna autorizzazione le riproduzioni di beni culturali eseguite da giornalisti nell’esercizio del diritto di cronaca.
2.1 La domanda per il rilascio di riproduzione fotografiche e video dell’Archivio fotografico del VIVE e l’autorizzazione all’utilizzo delle stesse a fini di lucro va inoltrata compilando questo modulo.
2.2 La domanda deve essere trasmessa almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data in cui si desidera ricevere la fotografia e ottenerne l’autorizzazione all’utilizzo.
2.3. Tutti i dati che compaiono nella domanda saranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’Istituto e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell’atto di concessione in uso degli spazi. (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
3.1 La domanda per l’autorizzazione all’utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche o video già in possesso del richiedente va inoltrata compilando questo modulo.
3.2 La domanda deve essere formulata almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data in cui si desidera ricevere l’autorizzazione all’utilizzo.
3.3. Tutti i dati che compaiono nella domanda saranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’Istituto e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell’atto di concessione in uso degli spazi.
4.1 La domanda per l’autorizzazione alla realizzazione e all’utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche e video dell’interno e dell’esterno dei siti assegnati all’Istituto e delle relative collezioni va inoltrata compilando questo modulo.
4.2 La domanda deve essere formulata almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data in cui si desidera ricevere l’autorizzazione alla realizzazione e all’utilizzo.
4.3. Tutti i dati che compaiono nella domanda saranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’Istituto e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell’atto di concessione in uso degli spazi.
5.1 Il richiedente è tenuto a corrispondere un canone, secondo questo tariffario.
5.2. Il richiedente è tenuto altresì a corrispondere un corrispettivo di riproduzione, ovvero il costo sostenuto dall’Istituto per effettuare la riproduzione.
5.3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Il richiedente è comunque tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto.
5.4 Il canone e il corrispettivo di riproduzione devono essere versato in anticipo tramite bonifico bancario di cui al conto corrente indicato nell’autorizzazione.
5.5. I versamenti degli importi di cui ai punti 5.1. e 5.2. devono pervenire al netto di eventuali oneri o commissioni bancarie per VIVE.
5.6. Per un alto numero di riproduzioni verrà valutato un forfait.
5.7. In caso di pubblicazioni o di prodotti multimediali di carattere scientifico o di rilevante ricadute di valorizzazione si applica la riduzione del canone fino alla gratuità.
6.1. L’autorizzazione dà diritto all’utilizzo delle riproduzioni fotografiche o video in via non esclusiva e per una sola volta.
6.2. L’autorizzazione non è trasferibile né cedibile.
6.3.Usi della riproduzione di tipo diversi da quelli autorizzati devono essere oggetto di una nuova autorizzazione.
6.4. La riproduzione fotografica o video dovrà riportare la menzione: “Su concessione del Ministero della Cultura – Vittoriano e Palazzo Venezia” oppure la formula breve: “©MiC – Vittoriano e Palazzo Venezia”.
6.5. Il richiedente è tenuto a consegnare da 1 a 5 copie della pubblicazione nella quale l’immagine è stata riprodotta, secondo quanto indicato nell’autorizzazione rilasciata da VIVE. Nel caso di pubblicazioni su periodici si richiede l’invio dell’estratto in formato digitale.
7.1. L’autorizzazione non viene concessa nei casi in cui si ritenga che la realizzazione della riproduzione comporti un rischio per la tutela dei beni.
7.2. I tempi e le modalità di esecuzione delle riproduzioni dovranno essere concordati con VIVE.
7.3. Nel caso in cui il richiedente intenda realizzare le riproduzioni al di fuori dell’orario ordinario dovrà farsi carico degli oneri per l’utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi.
7.4. Il pagamento degli oneri per l’utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi deve in anticipo avvenire su distinto conto corrente indicato nell’autorizzazione.
7.5. Il versamento dell’importo relativo agli oneri per l’utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi deve pervenire al netto di eventuali oneri o commissioni bancarie per VIVE.
7.6. Il richiedente è tenuto a consegnare un duplicato di ciascuna riproduzione audio o video cedendone i diritti.
Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto.